Associazioni di pazienti
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Supporto ad associazioni di pazienti
MODELLO APPLICATIVO ART. 6 CODICE DEONTOLOGICO ASSOGENERICI
Art. 6 (Rapporti tra le Aziende Farmaceutiche e le Associazioni dei Pazienti)
Art. 6.2
Ogni azienda deve rendere pubblico un elenco delle associazioni di pazienti a cui fornisce supporto economico e/o significativo sostegno indiretto/non economico, unitamente alle finalità alla base di tale supporto ed al valore economico dei finanziamenti erogati a ciascuna associazione. Ogni azienda dovrà altresì dare pubblicità alla lista di Associazioni dei Pazienti nei cui confronti sono stati stipulati contratti di Servizio.
La pubblicazione dell’elenco come sopra descritto, dovrà avvenire entro il primo mese dell’anno successivo a quello in cui è stato fornito il supporto economico e/o significativo sostegno indiretto/non economico o è stato siglato un contratto di servizi con le Associazioni dei Pazienti.
Tale obbligo entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.